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Ordinanza — n. 21749/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription claim due to manifestly unfounded calculation errors regarding the statute of limitations period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21749/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant's claim regarding the statute of limitations was manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court incorrectly included a 63-day suspension for the pandemic in the calculation of the limitation period for attempted extortion. The court rejected this, noting that the crime was consummated in 2017 and extinguished within the statutory period of eight years and four months by September 2025, regardless of any suspensions.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.p.; Art. 161 c.p.p.: The court must declare an appeal inadmissible if the alleged violation of prescription norms is manifestly unfounded, thereby precluding the examination of other extinction causes.

Parole chiave

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statute of limitations prescription period manifestly unfounded inadmissible appeal extortion attempt termine di sospensione tentata estorsione pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.p.
Art. 161 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSAFARO DOMENICO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 27/10/1963 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Passafaro Domenico e la memoria presentata nel suo interesse; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione delle norme in tema di prescrizione poiché la Corte ha erroneamente ha effettuato il calcolo del termine per la prescrizione per il reato di tentata estorsione ascritto all'imputato al capo B della rubrica, computando anche la sospensione di 63 giorni per l'epidemia Covid, che non si applicherebbe nel caso in esame non essendo intervenuta attività processuale che avrebbe dovuto svolgersi nel periodo di sospensione; che il ricorso è manifestamente infondato poiché, anche a prescindere da eventuali sospensioni, il reato di tentata estorsione consumato sino al 6/5/2017 si estingue in 8 anni e 4 mesi che decorrono alla data del 6/9/2025, sicchè non si è ancora prescritto; che la manifesta infondatezza del ricorso determinando la sua inammissibilità preclude la possibilità di rilevare eventuali cause estintive che si siano venute a maturazione dopo la pronuncia della sentenza di appello rilevato, pertanto, che va pronunziata condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 ma