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Sentenza — n. 21748/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21748/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21748/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPADA ROSA nato a AVEZZANO il 06/11/1985 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Spada Rosa con cui è stato chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per la intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa Fasciano Emanuele e l'accettazione della stessa da parte dell'imputata; rilevato che questa Corte deve prendere atto che nelle more del giudizio il reato si è estinto per intervenuta remissione di querela; che di conseguenza si impone l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato, con condanna della querelata al pagamento delle spese processuali ex art. 340 comma 4 cod.proc.pen.

Regesto Legislator

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art. 340 comma 4 cod.proc.pen; Sentenza — n. 21748/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 340 comma 4 cod.proc.pen.

Parole chiave

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accollo delle spese procedurali spese di esecuzione ripetibili mancato anticipo delle spese dispensa dal versamento delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 340 comma 4 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPADA ROSA nato a AVEZZANO il 06/11/1985 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Spada Rosa con cui è stato chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per la intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa Fasciano Emanuele e l'accettazione della stessa da parte dell'imputata; rilevato che questa Corte deve prendere atto che nelle more del giudizio il reato si è estinto per intervenuta remissione di querela; che di conseguenza si impone l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato, con condanna della querelata al pagamento delle spese processuali ex art. 340 comma 4 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Roma 23 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Daniela Borsellino Piero Mes ini'Agostini