Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual and legal elements under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Catia Di Maio inadmissible because the sole ground of appeal was formulated in generic terms without specific factual or legal elements. The appellant contested the lower court's application of recidiva reiterata and the balancing of aggravating and mitigating circumstances, but failed to meet the strict requirements of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court upheld the appellate judgment regarding the subvalence of the recidiva aggravante and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 69, comma 4, cod. pen.: An appeal must be specific and precise, detailing the factual and legal elements supporting the criticism; generic and indeterminate grounds lacking a comparison with the lower court's reasoning render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIO CATIA nato a NAPOLI il 21/09/1982 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Catia Di Maio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 99-bis e 133 cod. pen. non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, perché privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, cod. proc. pen. e, dunque, del tutto generico per indeterminatezza e aspecificità, non indicando con puntualità gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura formulata ed omettendo un effettivo confronto con le corrette argomentazioni poste a base del decisum; che, difatti, i giudici di appello hanno congruamente motivato (si veda pag. 7 e 8) in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi della contestata recidiva reiterata e in ordine alla impossibilità di effettuare il giudizio di bilanciamento ritenendo tale aggravante subvalente rispetto alle attenuanti generiche pure riconosciute in favore dell'odierna ricorrente in ragione del consenso all'acquisizione degli atti, essendo, peraltro, tale risultato vietato da quanto disposto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 mag