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Ordinanza — n. 21746/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing for lack of specific statutory reclassification and sentencing justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21746/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giulio Caiazzo inadmissible, rejecting his claims regarding the reclassification of facts and the adequacy of the sentence. The appellant argued that the lower court failed to properly reclassify conduct under Article 629 of the Penal Code and did not sufficiently justify the penalty exceeding the statutory minimum. The court ruled that the first ground was repetitive of previously dismissed arguments and the second was unfounded because the judge adequately applied sentencing criteria by stating the penalty was 'fair' and 'congruent'. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 629 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal challenging a sentence for lack of specific statutory reclassification or insufficient sentencing justification is inadmissible if the arguments are repetitive of prior proceedings or if the judge's use of general terms like 'fair' and 'congruent' adequately reflects the application of statutory criteria.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory reclassification sentencing justification penal code provisions repetitive arguments court costs award fair penalty standard estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 629 cod. pen.
Letto il ricorso di Giulio Caiazzo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 629 cod. pen. nella fattispecie di cui all'art.
Art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen.
nella fattispecie di cui all'art. 640, comma secondo, n.
Art. 133 cod. pen.
art. 629 cod. pen
Letto il ricorso di Giulio Caiazzo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 629 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci
4 e 5 della impugnata sentenza), e facendo esatta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv.
Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014, Stasi
Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014, Stasi, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro
276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso
256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIAZZO GIULIO nato a NAPOLI il 27/08/1980 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giulio Caiazzo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 629 cod. pen. nella fattispecie di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta privo di specificità perché riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza), e facendo esatta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072 - 01;

Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014, Stasi, Rv. 261479 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, risulta manifestamente infondato, poiché quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153); che nel caso di specie, a fronte della motivazione complessivamente considerata, le imprecisioni sottolineate dal ricorrente, in quanto la pena base non è stata determinata nel minimo edittale, come sostenuto dalla Corte, ma in misura superiore al minimo di appena sei mesi di reclusione, non integrano un vizio motivazionale censurabile in questa sede (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza, sulla congruità della pena, alla luce della valorizzata gravità della condotta posta in essere dal ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis