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Ordinanza — n. 21744/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded prescription argument regarding fraud charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21744/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal by Lorenzoni Fabrizio inadmissible because the sole ground regarding prescription was manifestly unfounded. The defense had correctly calculated that the fraud charge would expire on January 31, 2025, which is after the September 2024 appellate judgment. Consequently, the court refused to examine other potential extinction causes and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 157, 161 c.p.: When an appeal ground is manifestly unfounded, the court must declare it inadmissible without examining other potential extinction causes.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription period calculation fraud charge extinction manifestly unfounded ground procedural costs award abbandono del procedimento per truffa termini di ricorso risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 157 c.p.
Art. 161 c.p.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORENZONI FABRIZIO nato a MAGLIANO IN TOSCANA il 07/01/1971 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lorenzoni Fabrizio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione delle norme in tema di prescrizione per avere la Corte di appello erroneamente effettuato il calcolo del termine ex artt.157 e 161 cod.pen. per la prescrizione del reato di truffa ascritto all'imputato è manifestamente infondato, poiché aderendo al calcolo corretto proposto dal difensore e il reato si sarebbe prescritto il 31 gennaio 2025 e quindi in epoca comunque successiva alla data di pronunzia della sentenza della Corte di appello emessa il 23 settembre 2024; che la manifesta infondatezza del ricorso determinando la sua inammissibilità comporta e preclude la possibilità di rilevare eventuali cause estintive, che siano venute a maturazione dopo la pronuncia della sentenza di appello; rilevato, pertanto, che va pronunziata condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggio 2025