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Ordinanza — n. 21742/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding alleged distortion of evidence in criminal liability case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21742/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessio Patellaro inadmissible due to a lack of specificity in his complaint regarding the distortion of evidence. Patellaro formally alleged a defect in motivation but substantively contested the court's evaluation of the victim's statements and the falsity of an insurance contract without providing a specific comparison to the lower court's reasoning. The court rejected this approach, ruling that such vague criticisms do not meet the established legal standards for challenging a judgment on grounds of distorted evidence.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 363-bis, comma 1, n. 4 c.p.p.: An appeal based on the alleged distortion of evidence is inadmissible if the appellant fails to demonstrate a specific comparison between the contested evidence and the court's reasoning, limiting the complaint to a general assertion of error.

Parole chiave

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inadmissible appeal distortion of evidence lack of specificity criminal liability motivation defect truffa all'assicurazione sottrazione dei contributi d'assicurazione falsità in certificati

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis, comma 1, n. 3 c.p.p.
Art. 363-bis, comma 1, n. 4 c.p.p.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Alessio Patellaro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione per travisamento della prova posta a base della dichiarazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte
Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, Pirajino
Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini
261730 - 01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.
Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti
265104 - 01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATELLARO ALESSIO nato a PALERMO il 13/05/1986 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessio Patellaro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione per travisamento della prova posta a base della dichiarazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta privo di specificità; che, nel caso di specie, il ricorrente solo formalmente abbia lamentato un vizio di travisamento, e cioè la ritenuta esistenza di un dato probatorio effettivamente inesistente, finendo col contestare, invero, una decisione errata perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle dichiarazioni della persona offesa, in considerazione dell'assenza di un impianto probatorio a riscontro; che, invero, le censure mosse dal ricorrente devono ritenersi non connotate da un effettivo confronto con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto esposte nella congrua e lineare motivazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto infondate le doglianze prospettate nell'atto di appello, in conformità ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214 - 01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajino, Rv. 261730 - 01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 - 01), chiarendo, quindi, come la prova della condotta truffaldina realizzata dall'odierno ricorrente fosse emersa dalle attendibili, dettagliate e coerenti dichiarazioni della persona offesa e dalla evidente falsità del contratto assicurativo, privo di sottoscrizione e riportante errate generalità dell'assicuratore (si vedano le pagg. 1-3 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,