Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to meet specific legal requirements for each ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Petrow Piperi inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found that the first ground regarding the qualification of the crime was not formulated in legally permitted terms, as it merely reiterated arguments already examined in the appellate court without a specific comparison to the factual complexity. The second ground concerning mitigating circumstances was inadmissible because it was not previously raised as a specific appeal reason, violating procedural rules. Finally, the claim regarding excessive sentencing was rejected as generic and outside the scope of cassation review, which does not allow for a new evaluation of the penalty's appropriateness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if grounds are not formulated in terms permitted by law, if they merely repeat arguments already examined without specific legal comparison, or if they challenge the discretionary determination of the penalty without alleging arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROW PIPERI nato a ROMA il 17/10/1971 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Piperi Petrow; ritenuto che la prima censura articolata nel primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di concorso in tentata estorsione e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione in quello di cui all'art. 393 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, dal momento che il ricorrente, con argomentazioni tese a contestare la decisione cui sono pervenuti i giudici di merito perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle risultanze processuali, finisce per sollecitare un giudizio estraneo al sindacato di legittimità e per reiterare profili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto privi di un effettivo confronto con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4-6, sulla rilevanza del tutto marginale delle contraddizioni testimoniali evidenziate dalla difesa, e le pagg. 8 e 9, sull'assenza di un diritto azionabile in giudizio da parte del figlio dell'odierno ricorrente nei confronti dei gestori del bar, cui quest'ultimo aveva rivolto minacce); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 2, cod. pen., non può essere dedotta in questa sede perché la censura non risulta essere stata previamente prospettata come specifico motivo di appello, secondo quanto è prescritto dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 9), che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, infine, la conclusiva censura relativa alla asserita eccessività della pena risulta del tutto generica per indeterminatezza oltre che, a sua volta, non formulata in termini consentiti dinanzi a questa Corte, dovendosi ribadire che la determinazione del trattamento sanzionatorio, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché sfugge al sindacato di legittimità la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos