Italian Court dismisses appeal for criminal liability due to lack of specific legal grounds and irrelevant evidence challenges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giorgiana Poggi's appeal inadmissible regarding her criminal liability for aggravated robbery. The appellant argued for violation of law and misrepresentation of evidence, but the court found her first ground repetitive and lacking specificity compared to the appellate court's detailed reasoning. The second ground was rejected because the alleged error regarding witness testimony did not undermine the logical core of the probative reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are repetitive of those already examined and dismissed at the appellate level without new specific arguments, or if the alleged misrepresentation of evidence lacks the decisiveness to disrupt the logical structure of the probative reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POGGI GIORGIANA nato a ROMA il 23/04/1993 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giorgiana Poggi; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di rapina aggravata, risulta non formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché, reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dai giudici di merito, con congrue e logiche argomentazioni, dovendosi gli stessi considerare privi di specificità, ma soltanto apparenti, non essendo caratterizzati da un effettivo confronto con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base del decisum; che, infatti, i giudici di appello hanno confermato la penale responsabilità dell'odierna ricorrente sulla base di una congrua e logica motivazione, spiegando le ragioni poste a fondamento del giudizio di inverosimiglianza dell'alternativa ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa e valorizzando le dichiarazioni della persona offesa ritenute attendibili e coerenti, con l'indicazione dei diversi elementi di riscontro emersi a conferma delle stesse (si veda, in particolare, la pag. 6 sull'incontro tra la ricorrente e la p.o., monitorato dalle forze dell'ordine); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di travisamento della prova, è manifestamente infondato, poiché, premesso che tale vizio è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio, deve sottolinearsi come il presunto travisamento prospettato in ordine alla deposizione della teste Massari, non si connota per i descritti caratteri di decisività e rilevanza, non avendo i rilievi mossi dal ricorrente alcuna incidenza sulla linearità e logicità del nucleo del ragionamento probatorio posto a base della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso