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Ordinanza — n. 21737/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on recel charge due to lack of specific argumentation and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21737/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal by Riccardo Colombo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of recel regarding an illegal watch, arguing violations of law and reasoning defects. The court rejected these claims as groundless, noting that the appellate court correctly applied the principle that recel does not require prior proof of the underlying crime or a formal report, and that the appeal merely repeated arguments already dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal regarding recel is inadmissible if it lacks specific argumentation by merely repeating points already examined and rejected, and if it fails to effectively confront the factual and legal grounds of the contested judgment.

Parole chiave

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recel offense inadmissible appeal lack of specificity procedural defects underlying crime proof prove acquisite illegalmente momento del reato ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Riccardo Colombo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., risulta manifestamente infondato, oltre che privo dei requisiti di cui all' art.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
pen., risulta manifestamente infondato, oltre che privo dei requisiti di cui all' art. 591, comma 1, cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Riccardo Colombo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., risulta manifestamente infondato, oltre che privo dei requisiti di cui all' art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBO RICCARDO nato a PALERMO il 05/04/1982 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Riccardo Colombo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., risulta manifestamente infondato, oltre che privo dei requisiti di cui all' art. 591, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, riproducendo profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta aspecifico, non caratterizzandosi per un effettivo confronto con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata (si veda pag. 2); che, infatti, i giudici di appello, con lineare e logica motivazione, hanno correttamente affermato la sussistenza del reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente per aver acquistato o ricevuto l'orologio di provenienza illecita, sottolineando, in conformità con i principi affermati nella giurisprudenza di legittimità (opportunamente richiamati nella già citata pag. 2 della impugnata sentenza), che l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. non richiede né il previo accertamento di ogni elemento costitutivo del delitto presupposto né la formale denuncia di quest'ultimo, ben potendo l'origine delittuosa del bene desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 m