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Ordinanza — n. 21736/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against second-instance criminal judgment for generic and unfounded legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21736/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Sukhwinder Singh and Boparai Jashandeep Singh inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued for procedural errors regarding the lack of an interpreter and substantive flaws in the conviction for robbery and injuries. The court rejected these claims because the first appeal was too generic, the second lacked factual basis given the negative prognosis, and the third and fourth arguments were contradicted by the record and medical certificates.

Regesto Legislator

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Art. 143 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals must be specific and substantiated; generic complaints regarding motivation or unfounded claims about the denial of mitigating circumstances or the necessity of an interpreter result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic legal argument lack of interpreter denial of mitigating circumstances criminal liability procedural violation costs of appeal difficoltà linguistiche

Disposizioni normative citate

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Art. 143 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 143 cod.proc.pen
articolo 133 cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SINGH SUKHWINDER nato il 15/01/1976 BOPARAI JASHANDEEP SINGH nato il 07/01/1996 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Sukhwinder Singh e di Boparai Jashandeep Singh; ritenuto che il primo motivo di ricorso di Sukhwinder, che deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità, è generico poiché non si confronta in modo specifico con le motivazioni della sentenza impugnata; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si reiterano le censure in ordine al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, poiché la Corte ha correttamente valorizzato i precedenti per reati aventi analoga natura dell'imputato, il danno non irrilevante cagionato e l'inidoneità della pena sostitutiva pecuniaria a garantire un percorso di rieducazione del condannato, in presenza di una prognosi negativa in ordine alla sua condotta; rilevato che il primo motivo di ricorso di Boparai con cui si lamenta la mancata nomina di un interprete nel giudizio di appello in violazione dell'art. 143 cod.proc.pen.

è manifestamente infondato poiché dal verbale di udienza emerge che il difensore colloquiava con l'imputato in lingua italiana e che non si è opposto alla decisione della Corte di procedere in assenza dell'interprete; che il secondo e il terzo motivo con cui si censura il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di rapina non è consentito poiché i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno argomentato la penale responsabilità dei ricorrenti in ordine ai reati loro ascritti, anche sul rilievo che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa non ha trovato adeguata smentita nelle contrastanti dichiarazioni dei coimputati; che il quarto motivo di ricorso con cui si deduce mancanza della motivazione in ordine al delitto di lesioni è manifestamente infondato poiché le stesse sono attestate dal certificato di Pronto soccorso e risultano compatibili con le dichiarazioni della persona offesa; rilevato che il quinto motivo di censura con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dell'articolo 133 cod.pen.

è manifestamente infondato poiché la sentenza ha correttamente valorizzato gli elementi in ragione dei quali non ha ritenuto di concedere il beneficio e di contro lo stato di incensurato dell'imputato non può da solo giustificare la concessione del beneficio; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così