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Ordinanza — n. 21733/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning for denying non-prosecution due to minor offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21733/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Fiorentino and Vultaggio inadmissible regarding their challenge to the appellate court's reasoning. The appellants argued that the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code to grant non-prosecution for a minor offense. The court rejected this, ruling that the assessment of the offense's minor nature falls within the discretion of the trial judge and was adequately reasoned.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The evaluation of whether an offense is minor is a discretionary power of the trial judge, subject to review only for lack of reasoning or manifest illogicity.

Parole chiave

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non-prosecution minor offense discretionary power appeal inadmissibility penal code judicial reasoning Cassazione disgiunzione dei procedimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letti i ricorsi di Caterina Fiorentino e Antonino Vultaggio, presentati con il medesimo atto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., è manifestamente infondato, poiché - premesso che la valutazione circa la configurabilità della particolare tenuità del fatto è compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod.
art. 131-bis cod. pen
Letti i ricorsi di Caterina Fiorentino e Antonino Vultaggio, presentati con il medesimo atto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIORENTINO CATERINA nato a ERICE il 14/01/1976 VULTAGGIO ANTONINO nato a ERICE il 01/09/1966 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Caterina Fiorentino e Antonino Vultaggio, presentati con il medesimo atto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché - premesso che la valutazione circa la configurabilità della particolare tenuità del fatto è compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., e dunque rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sfuggendo così al sindacato di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni postavi a sostegno - deve ravvisarsi come, nel caso di specie, i giudici di appello abbiano posto a base della ritenuta assenza dei presupposti per l'operatività della suddetta causa di non punibilità una congrua e incensurabile motivazione (si veda pag. 6 della sentenza impugnata, ove si è esclusa la particolare tenuità dell'offesa in ragione del carattere perdurante della condotta di occupazione abusiva dell'immobile ascritta agli odierni ricorrenti); che, a tal proposito, giova ribadire che i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al suo diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi, ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01); che peraltro nel caso in esame non risulta che la condotta illecita sia cessata, il che preclude la possibilità di riconoscere la causa di non punibilità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il