Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge of factual appreciation and late aggravating circumstance argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Federico Matesi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility and the application of an aggravating circumstance, arguing legal violations and errors in fact-finding. The court rejected these claims because the first ground improperly sought a re-evaluation of factual evidence, which is precluded at the cassation level, and the second ground was not raised during the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or re-construct facts, and appeals must raise all legal grounds before the court of first instance and appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATESI FEDERICO nato il 25/12/1975 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; I
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Federico Matesi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110-633 cod. pen., è formulato in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché volto a censurare una decisione errata in quanto fondata su un apprezzamento asseritamente sbagliato delle risultanze processuali, di cui si sollecita una rivalutazione mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice del merito; che, a tal proposito, deve invece ribadirsi come sia precluso alla Corte di cassazione procedere ad una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata nei precedenti gradi, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); che, nel caso di specie, i giudici di appello hanno posto a base del loro convincimento una motivazione esente da vizi di logicità censurabili in questa sede, sottolineando i diversi elementi da cui è stata desunta la stabile collaborazione del ricorrente nella gestione dell'esercizio commerciale di cui i locali abusivamente costruiti erano pertinenze (si vada pag. 6 della impugnata sentenza); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 639—bis cod. pen., non è consentito dalla legge in questa sede, perché tale profilo di censura non risulta essere stato previamente dedotto dinanzi ai giudici di merito con l'atto di appello (come emerge dall'esame dell'atto di appello e dal riepilogo dei motivi di gravame a pag. 2 della sentenza impugnata) con conseguente non consentita interruzione della catena devolutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d