Cassation court dismisses appeal claiming lack of generic mitigating circumstances due to insufficient positive evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Nicola Gufoni inadmissible, rejecting his claim that the appellate court failed to apply generic mitigating circumstances. Gufoni argued for leniency, but the court found the lower court's reasoning sufficient based on the absence of positive elements and the defendant's prior criminal record. Consequently, the appeal was dismissed, and Gufoni was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The failure to recognize generic mitigating circumstances is legitimate when no positive elements exist, allowing prior criminal record alone to justify the denial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUFONI NICOLA (CUI 05L4Y33) nato a LIVORNO il 10/11/1975 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Nicola Gufoni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione posta dai giudici di appello a base del diniego (si veda pag. 4 della impugnata sentenza), conformemente ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, il mancato riconoscimento delle suddette attenuanti può essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallonnbardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 23 Così deciso, ilma