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Ordinanza — n. 21730/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as sentencing discretion is not reviewable for excessive punishment or omitted mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21730/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Haoufadi Hicham inadmissible, rejecting his challenge regarding the excessive sentence and omitted mitigating circumstances. The appellant argued for a new evaluation of the penalty's congruity and the recognition of generic mitigating factors under Article 62-bis of the Penal Code. The Court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretionary power and that a cassation review is prohibited unless the decision is arbitrary or illogical, which was not found here.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the congruity of the sentence as it lies within the discretionary power of the trial judge, and the omission of generic mitigating circumstances is not a ground for cassation if the lower court provided a congruent reasoning based on the case's gravity and the defendant's criminal history.

Parole chiave

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sentencing discretion cassation review mitigating circumstances excessive punishment penal code provisions attenuazione della pena sanzioni penali sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
3 e 4 della sentenza impugnata), anche con specifico riferimento al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
3 e 4 della sentenza impugnata), anche con specifico riferimento al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
sui precedenti penali Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAOUFADI HICHAM nato il 10/09/1980 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Haoufadi Hicham; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione in ordine alla eccessività della pena e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato per le ragioni di seguito esposte; che, preliminarmente, deve ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, nel caso di specie, l'onere argomentativo del giudice in relazione al trattamento sanzionatorio risulta adeguatamente assolto con corrette e non illogiche argomentazioni giuridiche (si vedano le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), anche con specifico riferimento al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., avendo la Corte di appello fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti suddette, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (nella specie, la gravità dell'episodio criminoso e i numerosi precedenti penali dell'imputato), potendosi valorizzare in senso ostativo anche la sola assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); (cfr. sui precedenti penali Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis