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Ordinanza — n. 21729/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21729/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mauro Cerullo's appeal inadmissible because it lacked specific arguments and merely repeated points already rejected by the Court of Appeal. The lower court had found Cerullo guilty of contractual fraud based on evidence of selling goods online without delivery and the subsequent receipt of funds on a card provided to the buyer. The court rejected the appeal because the defense offered no new plausible alternative reconstruction of events to challenge the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely a reproduction of arguments already examined and dismissed by the court of first instance without providing new specific grounds or a plausible alternative reconstruction of the facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetition of arguments contractual fraud unjust enrichment violazione dell'ordine pubblico divieto di molestie segno di dominio pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Mauro Cerullo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare per travisamento della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019
Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERULLO MAURO nato il 05/09/1981 in GERMANIA avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mauro Cerullo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare per travisamento della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta privo di specificità, essendo meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte di appello, la quale, con congrue argomentazioni logiche e giuridiche, in linea con i principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, evidenziando l'irrilevanza degli assunti difensivi, ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti richiesti ai fini dell'integrazione della fattispecie ascritta all'odierno ricorrente (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza sull'ingiusto profitto confluito sulla carta PostePay intestata al ricorrente, sull'assenza di una denuncia da parte di quest'ultimo circa l'indebito utilizzo di tale carta ad opera di terzi, sulla mancanza di una ricostruzione alternativa plausibile fornita dalla difesa); che, infatti, questa Corte ha chiarito come configuri il delitto di truffa contrattuale «la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231-01).

L'incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce, pertanto, un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono comunicati all'acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita, circostanza che impone di ascrivere al prevenuto un ruolo essenziale nella consumazione dell'illecito» (così, Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis