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Ordinanza — n. 21728/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper legal grounds and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21728/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal filed by Francesco Monno inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued that the lower courts relied on analogous past crimes to prove guilt, but the Court found this ground legally improper and the arguments repetitive without new specific analysis. The decision emphasized that the appellate court adequately addressed mitigating circumstances and that the cassation review cannot substitute the lower courts' factual evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, c.p.p.; Art. 628, cod. pen.: The cassation appeal must be formulated in terms permitted by law; generic reiteration of facts or lack of specific comparison with lower court reasoning renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal improper legal grounds indiciario process repetitive arguments lack of specificity cassation review limits mitigating circumstances protezione dei segni pubblici

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, c.p.p.
Art. 628, cod. pen.
Letto il ricorso di Francesco Monno; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito posto a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628, comma primo e comma terzo, n.
art. 62 -bis cod. pen
Letto il ricorso di Francesco Monno; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito posto a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628, comma primo e comma terzo, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014, Maggi
Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani
Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv.
Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Lo Nardo
Sez. 5, Sentenza n. 602 del 14/11/2013, Ungureanu
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
4, sulla gravità del fatto, la particolare intensità del dolo e la spiccata attitudine criminale del ricorrente), potendosi, tra l'altro, valorizzare quali elementi ostativi anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONNO FRANCESCO nato a BARI il 10/04/2000 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Monno; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito posto a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628, comma primo e comma terzo, n. 1, cod. pen, dati probatori relativi a reati analoghi commessi un anno prima e oggetto di altro procedimento, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché, il ricorrente, reiterando profili di censura già dedotti in appello e sollecitando un giudizio che esula dal sindacato dinanzi a questa Corte, ha contestato il risultato probatorio cui sono pervenuti i giudici di primo e secondo grado, i quali sono stati concordi nel giungere a conclusioni analoghe circa la individuazione dell'odierno ricorrente come autore della rapina ascrittagli; che, è vero che la prova della responsabilità dell'odierno ricorrente è di natura indiziaria e frutto di apprezzamento globale e complessivo degli elementi acquisiti dovendosi allora ribadire che la certezza dell'indizio, in particolare, non va confusa con la certezza del fatto da provare, giacché la caratteristica propria dell'indizio è quella di una qualche ambiguità proprio in relazione alla circostanza che si vuole provare tanto che, se così non fosse, verrebbe meno la stessa differenza tra prove ed indizi atteso che mentre la prova è idonea ad attribuire carattere di certezza al fatto storico che si vuole provare, l'indizio, per sé solo, non ha per oggetto un fatto direttamente dimostrativo (della colpevolezza), ma un fatto suscettibile soltanto di essere assunto come indicativo della medesima, fornendo nulla più di una traccia di un percorso logico argomentativo che può avere diverse sfaccettature (cfr., in tal senso, Sez.5, n. 16397 del 21/02/2014, Maggi;

Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv. 213922); che, deve sottolinearsi, da un lato, che in tema di processo indiziario, il giudice può fondare il proprio convincimento circa la responsabilità dell'imputato anche sulla concatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti che il loro complesso possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso (Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Lo Nardo, Rv. 285441 - 02), e, dall'altro, che il sindacato consentito in sede di legittimità è quello sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, e non certo formulare nuovo accertamento (in tal senso, tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 602 del 14/11/2013, dep. 09/01/2014, Ungureanu, Rv. 258677 - 01); che, la suddetta censura, tra l'altro, risulta anche priva di specificità, non essendo connotata da un effettivo confronto con la complessità delle logiche argomentazioni e degli elementi indicativi di responsabilità posti dai giudici di merito a base del loro convincimento (si veda a tal riguardo, in particolare, la sentenza di primo grado, che ha evidenziato plurimi indizi gravi, concordanti e autonomi rispetto a quelli di analogia con le altre due rapine); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello congruamente assolto l'onere argomentativo sul punto, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4, sulla gravità del fatto, la particolare intensità del dolo e la spiccata attitudine criminale del ricorrente), potendosi, tra l'altro, valorizzare quali elementi ostativi anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444;

Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de