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Ordinanza — n. 21726/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to factual censure and infounded arguments on habitual crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21726/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Prearo Rocco inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's finding of criminal responsibility and the denial of a fine, arguing violations of specific penal codes. The court rejected these claims as they constituted unfounded factual censure and failed to address the established record regarding the defendant's habitual behavior and the nature of the fraud.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal based on factual censure or infounded arguments regarding habitual crime and the inappropriateness of a fine is inadmissible when the lower court's reasoning is exhaustive and consistent with the procedural record.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual censure habitual crime substitute fine court costs perseguimento penale per truffa verosimiglianza della persecuzione truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso e la memoria di Prearo Rocco e le conclusioni formulate dalla parte civile costituita Ingrosso Costanza; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 640 cod.pen.
Art. 131 bis cod. pen.
osservato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si reiterano le censure in ordine all'art. 131 bis cod.pen.
art. 640 cod.pen
Letto il ricorso e la memoria di Prearo Rocco e le conclusioni formulate dalla parte civile costituita Ingrosso Costanza; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 640 cod.pen.
art. 131 bis cod.pen
osservato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si reiterano le censure in ordine all'art. 131 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021
Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021
Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez.
Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021
34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez.
Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021
17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez.
Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021
26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez.
Sez. U, n. 887de1 del 14/07/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREARO ROCCO nato a AGROPOLI il 18/04/1978 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso e la memoria di Prearo Rocco e le conclusioni formulate dalla parte civile costituita Ingrosso Costanza; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 640 cod.pen. in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito poiché avanza censure di fatto e prospetta diverse ricostruzioni peraltro smentite dalle emergenze processuali; considerato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, a pag. 5 della sentenza hanno argomentato la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascritto, rilevando che il soggetto danneggiato dalla frode era la società Center srl., ma la persona che ha subito l'inganno era l'acquirente Ingrosso, che aveva pagato il prezzo dell'auto ad una società che non era proprietaria, rimanendo esposta alle azioni della società proprietaria che non aveva ricevuto il corrispettivo. osservato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si reiterano le censure in ordine all'art. 131 bis cod.pen. e al diniego della pena sostitutiva pecuniaria sono manifestamente infondati, poiché la Corte ha correttamente valorizzato i precedenti per reati aventi analoga natura dell'imputato per desumerne la abitualità del reato, che ha comunque cagionato un danno non irrilevante, e l'inidoneità della pena sostitutiva pecuniaria a garantire un percorso di rieducazione del condannato, in presenza di una prognosi negativa in ordine alla sua condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile debba essere disattesa, perché non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03;

Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887de1 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile Così de