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Ordinanza — n. 21725/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding admissibility of evidence and generic mitigating circumstances in criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21725/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that evidence from a co-defendant was improperly acquired without consent. The appellant challenged the lower court's reliance on preliminary investigation statements and the denial of generic mitigating circumstances based on his criminal history. The court upheld the territorial court's reasoning, noting the lack of specific opposition to the evidence and the insindacable nature of factual assessments regarding mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 500, comma 4; Art. 513 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the factual assessment of generic mitigating circumstances or the admissibility of evidence acquired without consent if the lower court's reasoning is congruous and non-illogical, as such evaluations remain within the exclusive domain of the trial judge.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances evidence admissibility co-defendant statements criminal liability insindacable motivation inutilizzabilità delle prove illecite prove corroboranti testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 500, comma 4 cod. proc. pen.
proc pen., in mancanza del consenso e delle condizioni di cui all'art. 500, comma 4, cod.
Art. 513 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 50658 del 10/11/2023, De Biasi
- risulta manifestamente infondato, a fronte della congrua e non illogica motivazione con cui la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 50658 del 10/11/2023, De Biasi, Rv.
Sez. 5, n. 13895 del 14/01/2015, Martini
Sez. 5, n. 13895 del 14/01/2015, Martini, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENEDETTO FRANCESCO nato a NAPOLI il 24/05/1988 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Benedetto; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si censura la violazione di leggi processuali sanzionate a pena di inutilizzabilità, per avere i giudici di appello posto a base dell'affermazione di responsabilità per i reati di concorso in ricettazione ed estorsione aggravata ascritti all'odierno ricorrente, le dichiarazioni rese da un coimputato durante la fase delle indagini preliminari, acquisite ai sensi dell'art. 513 cod. proc pen., in mancanza del consenso e delle condizioni di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - risulta manifestamente infondato, a fronte della congrua e non illogica motivazione con cui la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 50658 del 10/11/2023, De Biasi, Rv. 285689 - 01;

Sez. 5, n. 13895 del 14/01/2015, Martini, Rv. 262942 - 01), sottolineando l'assenza di una specifica opposizione alla suddetta acquisizione da parte del difensore nel corso dell'udienza (si veda pag. 5 della impugnata sentenza); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per i reati ascritti all'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poichè, oltre che teso a prospettare una rivalutazione delle risultanze processuali per giungere ad un'alternativa ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, sollecitando così un giudizio estraneo al sindacato di legittimità, risulta anche aspecifico, perché non connotato da un effettivo confronto con la complessità delle congrue e non illogiche argomentazioni poste a base della motivazione della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7)che ha valorizzato diverse fonti dichiarative e l'inverosimiglianza dell'assunto difensivo; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, a fronte della congrua e non illogica motivazione posta dalla Corte territoriale a base del diniego (si veda pag. 7, ove si è sottolineata la gravità della condotta delittuosa, la presenza di un grave precedente a carico del ricorrente e la sua accentuata proclività a delinquere), dovendosi ribadire che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01); che, nella specie, la Corte territoriale ha adeguatamente valorizzato, quali elementi ostativi al riconoscimento delle invocate attenuanti, le complessive circostanze di realizzazione del fatto e la personalità del ricorrente, anche in considerazione della recente condanna irrevocabile da lui riportata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.