Cassation court dismisses appeal against criminal liability for assault, citing lack of special mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the lower court's finding of criminal liability for assault. The appellant argued for a different factual reconstruction and the application of a specific mitigation clause, but the court found these arguments to be mere repetitions without critical engagement. Consequently, the court upheld the conviction, emphasizing that the lower court adequately addressed the lack of special mitigating circumstances based on the severity of the harm.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 491 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or substitute its own assessment for that of the trial court, and an appeal based on the non-application of a mitigation clause is inadmissible if the lower court provided adequate reasoning for excluding the circumstance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINZAGLIA GIULIO nato a AMELIA il 31/08/1958 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; ({3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giulio Pinzaglia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 491 cod. pen.; Rilevato che il ricorso è articolato in un unico motivo che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della affermazione di responsabilità, nonché la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto;
Considerato che, per quanto attiene al profilo della responsabilità, le censure non sono deducibili perché volte perché ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato inoltre, che le doglianze relative alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, senza alcun confronto critico con le argomentazioni dei giudici di appello, e sono manifestamente infondate, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto. Invero, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso di specie, il giudice di appello, con apprezzamento esente dal dedotto vizio, ha ritenuto di escludere la particolare tenuità dell'offesa in ragione della non esiguità del danno;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della