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Ordinanza — n. 21715/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of criminal liability grounds under Art. 599-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21715/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by Vinotti and Olivieri inadmissible without formalities. The appellants had previously waived all grounds for appeal concerning criminal liability under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the Court ruled that the second-instance judge's acceptance of a negotiated sentence did not require addressing specific statutory exemptions or proof nullities since those matters were abandoned by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: When appellants waive grounds for appeal regarding criminal liability, the second-instance court is limited to reviewing non-waived issues, rendering appeals based on waived grounds inadmissible without formalities.

Parole chiave

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waiver of criminal liability negotiated sentence appeal inadmissibility without formalities second instance review limits Art. 599-bis c.p.p. remissione della pena rinuncia a pretese di salario rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Appare opportuno evidenziare che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod.
Art. 610 c.p.p.
274422).; - Rilevato che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VINOTTI ROBERTO nato a NIZZA MONFERRATO il 08/08/1983 OLIVIERI EMANUEL nato a TORINO il 11/06/1983 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Rilevato che Emanuel Olivieri e Roberto Vinotti ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Asti; - Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso è inammissibile, avendo i ricorrenti rinunciato ai motivi di gravame attinenti alla responsabilità penale ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen..

Appare opportuno evidenziare che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274422).; - Rilevato che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. - Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso