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Ordinanza — n. 21713/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere repetition of lower court arguments without new argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21713/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Alex Caputo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the Court of Appeal failed to recognize the defense of necessity, but the court found this complaint merely repeated the arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary critical argumentation required to justify a new review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already examined and rejected by the lower court without providing new, critical reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of critical reasoning Court of Cassation procedural dismissal impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO ALEX nato a SANREMO il 19/12/1991 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Rilevato che Alex Caputo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Imperia; - Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, è inammissibile, in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, ed omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso