Cassation court dismisses appeal as inadmissible for contesting sentencing motivation after the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Saurro's appeal against the first-instance conviction inadmissible without formalities. Saurro argued that the trial court's application of the penalty under Article 216 of the Insolvency Law was incorrect, but this challenge was filed after August 3, 2017. The court ruled that such post-deadline objections to sentencing motivation are legally non-justifiable under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Objections to the application of the penalty submitted after the statutory deadline are inadmissible and cannot serve as grounds for cassation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAURRO GIUSEPPE nato a TORRE ANNUNZIATA il 08/01/1982 avverso la sentenza del 10/01/2025 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Rilevato che Giuseppe Saurro ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 216, primo comma, n. 2, I. fall.; - Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso — che contesta la correttezza della motivazione di sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), richiesta dopo il 3.8.2017 — è indeducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.; - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/0