Italian court dismisses appeal against conviction for false accounting as grounds are generic and excessive penalty review is discretionary.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Romina Bonadonna inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Bonadonna challenged her conviction for false accounting and the excessive sentence, arguing violations of law and failure to apply specific statutory exemptions. The court rejected these claims because the arguments were too generic for a final review and the penalty assessment falls within the trial judge's discretionary authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and argumentative; generic complaints or challenges to the discretion of the trial judge regarding sentencing are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONADONNA ROMINA natq il 30/11/1982 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Rilevato che Romina Bonadonna ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela, con la quale era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 496 cod. pen. e condannata alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione della legge e la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, atteso che è generico e fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e che, pertanto, risultano essere non specifici.
Invero, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente contesta l'eccessività della pena e la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati con motivazione logica.
Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo i principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel caso in esame, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto sia rispetto alla graduazione della pena, sia rispetto all'esclusione della causa di non punibilità attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co