Italian Supreme Court dismisses appeal for introducing new sentencing arguments for the first time in cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant introduced a new argument regarding sentencing for the first time in the cassation phase. The appellant, Gennaro Raimondi, challenged the appellate court's sentence for theft, claiming erroneous legal application and lack of motivation. The court rejected this claim as inadmissible because the issue was not raised in the appeal and involves substantive merit, which cannot be raised for the first time under Articles 606 and 609 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, e Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; Arguments involving substantive merit regarding sentencing discretion cannot be raised for the first time in cassation proceedings if not included in the appeal.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIMONDI GENNARO nato a ACERRA il 27/08/1982 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; rp, Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gennaro Raimondi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, rideterminando la pena, ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena, è inedito; non risulta, infatti, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, e neppure dall'atto di appello, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 Il consigliere estensore I resid