Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to specific lack of motivation and repetitive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a mitigating circumstance regarding the minor economic value of stolen goods and challenged the sentence determination. The court rejected these claims because the first ground lacked specific factual elements for review and the second ground was legally impermissible as it merely repeated issues already examined at the appellate level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 363-bis, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint is specific without identifying the factual elements underlying the criticism, or if the grounds are legally impermissible as they reproduce issues already adequately examined by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANTUCCI MARCO nato a ANCONA il 01/02/1978 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; 0'7 Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Rilevato che Marco Tantucci ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è aspecifico in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Invero, la Corte di appello ha compiutamente disatteso le eccezioni difensive, motivando in maniera adeguata ed in linea con la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte ribadito che l'applicazione di detta attenuante presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950 - 01); - Considerato che il secondo motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda pag. 2 del provvedimento impugnato); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.