Italian Court dismisses appeal for being generic and lacking specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by CARI SELLY and SAMUEL CAVASSA inadmissible due to the generic nature of their arguments. The appellants challenged the lower court's finding of theft in a dwelling but failed to specify the grounds for their objection. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required determinacy to exercise judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to identify specific elements for the reviewing judge to exercise its mandate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARI SELLY nato a THIENE il 14/07/1985 CAVASSA SAMUEL nato a MALO il 27/03/1980 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Selly Cari e Samuel Cavassa ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. . A fronte della motivazione della sentenza impugnata, logicamente corretta, non si indicano, infatti, gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (tra le altre, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B. ed altri, Rv. 264879; Sez.2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, Mirra, Rv. 258962); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 magg