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Ordinanza — n. 21702/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21702/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21702/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SERBAN MARCEL NELU nato il 15/05/1968 BARCA DANIEL nato il 26/01/1981 BARCA GABRIELA natoLil 04/02/1970 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Marcel Nelu Serban, Daniel Barca e Gabriela Barca ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale erano stati ritenuti responsabili di più fatti di furto aggravato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21702/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge penale denunziando l'eccessività del trattamento sanzionatorio, si caratterizza per genericità e indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata, dove l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della definizione del trattamento sanzionatorio), il ricorso non indica, in maniera specifica, gli elementi che sono alla base della censura formulata, rinviando genericamente agli artt. 132 e 133 cod. pen.

Parole chiave

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principio della doppia incriminazione aggravamento della pena altri capi d'accusa gravi addebiti penali imputazione di furto verdetto di colpevolezza
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SERBAN MARCEL NELU nato il 15/05/1968 BARCA DANIEL nato il 26/01/1981 BARCA GABRIELA natoLil 04/02/1970 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Marcel Nelu Serban, Daniel Barca e Gabriela Barca ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale erano stati ritenuti responsabili di più fatti di furto aggravato;

Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge penale denunziando l'eccessività del trattamento sanzionatorio, si caratterizza per genericità e indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata, dove l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della definizione del trattamento sanzionatorio), il ricorso non indica, in maniera specifica, gli elementi che sono alla base della censura formulata, rinviando genericamente agli artt. 132 e 133 cod. pen.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato come debba considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l' omessa valutazione, da parte del giudice dell' appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (tra le altre, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B. ed altri, Rv. 264879;

Sez.2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, Mirra, Rv. 258962). Che secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario;

Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851), come sufficiente è la motivazione sul punto, nel caso in esame. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili ii ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.