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Ordinanza — n. 21701/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on aggravated theft, citing inadmissibility of retrial on dexterity argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21701/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Zhulieta Dimitrova's appeal against her conviction for aggravated theft inadmissible. The court ruled that the appellant's complaint regarding the aggravating circumstance of 'dexterity' merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without new legal grounds. Consequently, the decision to uphold the conviction based on the specific conduct during the theft was maintained.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; The appeal is inadmissible when it relies on grievances that amount to a mere repetition of arguments already examined and dismissed by the court of appeal, lacking any new legal basis for re-evaluation.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Aggravated Theft Dexterity Circumstance Supreme Court Review truffa aggravata imputazione di furto difesa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli
Come chiarito dalle Sezioni uniti di questa Corte (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMITROVA ZHULIETA nato il 21/04/1981 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Zhulieta Dinnitrova ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante della destrezza, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di appello (si veda, in particolare, la prima parte di pag. 4, in cui il giudice di merito correttamente evidenziava come l'imputata non fosse meritevole dell'esclusione della circostanza aggravante di cui si discute, in ragione della condotta dalla stessa posta in essere in concorso con altra donna rimasta ignota e con cui la persona offesa veniva distratta).

Come chiarito dalle Sezioni uniti di questa Corte (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01), in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.

Nella motivazione delle citate Sez. U. Quarticelli (par. 3.2), si è osservato, con riguardo particolare al borseggio, che «la Suprema Corte, sin dai suoi arresti più risalenti, ha assegnato alla destrezza il significato di abilità o sveltezza personale dell'attività esplicata dall'agente prima o durante l'impossessamento, talvolta definite particolari, speciali, straordinarie, ma comunque connotate dall'idoneità ad eludere la normale vigilanza dell'uomo medio sul bene. L'analisi delle situazioni concrete, oggetto di pronunciamento, fa emergere che la capacità operativa, tale da integrare la destrezza, è stata riconosciuta in condotte tipicamente improvvise e repentine, come nel comportamento chiamato per prassi borseggio, nel quale l'agente riesce con gesto rapido ed accorto a porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che la persona offesa si renda conto dell'asportazione in atto dalla sua persona o dai suoi accessori».

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ri) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 magg