Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for counterfeit currency spending and introduction. Appeals rejected for lack of argumentation and inadmissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Antonio Di Rocco and Laura Di Guglielmo inadmissible, upholding their criminal conviction for counterfeit currency offenses. The court rejected the first ground as a mere repetition of arguments already dismissed at the appellate level without substantive critique, and the second ground as manifestly unfounded due to a lack of logical engagement with the lower court's reasoning. Finally, the third ground regarding excessive sentencing was deemed inadmissible because the appellate court's refusal to grant general mitigating circumstances was not arbitrary and met legal standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must contain specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning; generic repetitions or complaints about sentencing excess without logical flaws render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI ROCCO ANTONIO nato a PERUGIA il 01/08/1976 DI GUGLIELMO LAURA nato a ROMA il 26/06/1977 avverso la sentenza del 18/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Antonio Di Rocco e Laura Di Guglielmo ricorrono, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale erano stati ritenuti responsabili del delitto di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della loro responsabilità penale, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; le censure proposte sono aspecifiche, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Deve considerarsi, in particolare, che, per quanto riguarda la posizione del Di Rocco, la Corte di Appello, con motivazione logica e affatto esente dalle dedotte censure, evidenzia come egli abbia realizzato il sopralluogo preliminare sul luogo della successiva spendita delle banconote false, ivi accompagnando in auto le coimputate; in relazione alla Di Guglielmo, si sottolinea la correttezza della ricostruzione operata anche dal giudice di primo grado, in nessun modo scalfita dalle censure difensive;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti denunziano l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di un'ipotesi di falso grossolano, è manifestamente infondato, perché, anche in tal caso, i ricorrenti eludono il confronto con la motivazione, in cui si sono adeguatamente esposte le ragioni (segnatamente, contestualizzando quanto riferito dal teste Loffredo) per cui si è esclusa l'ipotesi del falso grossolano. E, posto che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), deve osservarsi che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen; Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti si dolgono dell'eccessività del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 e 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del