Italian Court dismisses appeal on aggravated theft and resistance charges due to consummated crime facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft and resistance. The appellant argued for a lesser qualification, but the court found the defendant had achieved effective control over the stolen goods by moving them twenty meters away from the commercial premises. Consequently, the crime was deemed consummated rather than attempted, warranting the rejection of the appeal and the payment of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 c.p.; Art. 625 c.p.: The crime of theft is consummated when the agent obtains autonomous and effective control over the stolen property, even if briefly, provided the goods are removed from the scene of the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE DEVIS nato a BOLOGNA il 29/08/1977 avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Devis Debarre ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e di resistenza al pubblico ufficiale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato, lamentando l'erronea applicazione della disciplina del reato consumato, è manifestamente infondato, perché, come correttamente indicato dalla Corte di merito a pag. 3 del provvedimento impugnato, la condotta di sottrazione e conseguente impossessamento veniva posta in essere, ancorché per breve tempo (tra le tante, v.
Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 - 01), prima dell'intervento delle Forze dell'ordine e, comunque, non sotto la loro vigilanza, né di quella della persona offesa. Come adeguatamente illustrato dalla Corte territoriale, non ricorrono quindi, nel caso di specie, le condizioni per considerare il furto meramente tentato, anziché consumato, avendo l'agente conseguito, seppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (allontanandosi, con la refurtiva, di circa venti metri dall'esercizio commerciale in cui era stato commesso il furto; v.
Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 Il consigliere estensore Il Pr