Cassation appeal dismissed for being generic and lacking specific factual arguments under Article 581 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's sole ground of appeal was a generic challenge to the lower court's finding of guilt for fraudulent bankruptcy without specific factual criticisms. The court rejected the appeal because the argument failed to meet the specificity requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code, which mandates precise identification of unresolved legal issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific critical observations regarding the factual reconstruction, failing to identify precise unresolved legal questions for the court of cassation to examine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANELLI MAURIZIO nato a TERNI il 04/12/1958 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; C‘g Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Maurizio Stefanelli ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è assolutamente generico e privo di precipui rilievi critici relativi alla ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito. Esso è, pertanto, privo dei necessari requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (ex multis, v. Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782 - 01, in motivazione; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 Il consigliere estensore p .e i 9