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Ordinanza — n. 21696/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction for insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21696/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Pierpaolo Caloiro's appeal against his fraud bankruptcy conviction inadmissible. The court found the lower court's reasoning sufficient regarding the subjective element of the crime, rejecting the claim that specific intent to cause bankruptcy was required. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; The Court of Cassation's review of sentencing reasoning is limited to verifying the existence of a logical argumentative structure, not the correspondence of the reasoning to the case file, and thus dismisses appeals based on alleged insufficiency of motivation.

Parole chiave

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fraud bankruptcy conviction insufficient reasoning appeal subjective element crime Cassation review limits omitted accounting books irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta responsabilità per colpa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra
Quest'ultimo, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALOIRO PIERPAOLO nato a CROTONE il 29/06/1979 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Pierpaolo Caloiro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile di due delitti di bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo a), è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente motivato in tema di coefficiente soggettivo. Deve infatti rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen. e fa corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349 - 01). Deve inoltre ricordarsi che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); e, come anticipato, l'iter argonnentativo indicato dalla Corte territoriale è in tal senso adeguato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'inosservanza della legge nonché il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del reato contestato al capo b), riproduce le medesime cause di inammissibilità della prima doglianza. Si osserva, a tal proposito, che la motivazione della sentenza di secondo grado, nel chiarire che la sussistenza del fine di recare pregiudizio ai creditori è stato desunto, nel caso di specie, dallo specifico dato consistente nella omessa tenuta delle scritture contabili, ha operato corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo.

Quest'ultimo, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.