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Ordinanza — n. 21695/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for false declaration due to generic and non-specific grounds violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21695/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Caruso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Caruso argued the lower court's reasoning on evidence was insufficient and contradictory, but his grounds were deemed too generic and lacking specific correlation to the contested decision. The court ruled that such vague appeals fail to allow the appellate judge to exercise their supervisory role, violating specific procedural articles.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are indeterminate, generic, or lack a specific correlation to the contested judgment, thereby preventing the appellate court from identifying the precise points of criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity false declaration procedural violation inganno sull'identità identificazione credibile falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo
(Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco
Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo
255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo
253849 — 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo, n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO ROBERTO nato a CROTONE il 19/02/1976 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Roberto Caruso ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in tema di valutazione delle risultanze probatorie e di conseguente affermazione di responsabilità dell'imputato, è del tutto generico per indeterminatezza e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Deve ribadirsi, a tal proposito, che la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità per violazione dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608 — 01;

Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 — 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo, n. m.). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il