Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 21694/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because theft crime requires victim's complaint, which was absent in the record.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21694/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment confirming the defendant's guilt for aggravated attempted theft. The prosecution failed to prove the victim filed a formal complaint expressing a will to punish, a requirement under the Cartabia reform for this offense. Consequently, the court ruled the crime extinguished due to lack of procedural standing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; Art. 2, comma 1, lett. 1), d.lgs. 150/2022: The crime of theft is punishable only upon complaint by the injured party unless specific exceptions apply; absence of such complaint extinguishes the offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural standing victim complaint requirement Cartabia reform crime extinction criminal appeal annulment tentata rapina furto di lieve entità sanzione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.
Art. 2, comma 1, lett. 1), d.lgs. 150/2022
riforma Cartabia ha determinato, tra l'altro, un mutamento del regime di procedibilità del delitto di cui si discute; in particolare, l'art. 2 comma 1 lett.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato è estinto per mancanza della condizione di procedibilità.
art. 624 cod. pen
150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016
Premesso che dagli atti del fascicolo risulta un solo verbale di denuncia per il delitto di furto, sporta dalla persona offesa in data 19 febbraio 2015, in cui manca qualsivoglia riferimento alla volontà di punizione (Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, P.g.
Sez. 2, n. 39673 del 08/09/2023
266722 - 01; Sez. 2, n. 39673 del 08/09/2023, Pg, Rv.
Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025
285311 - 01; Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Pg, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARCHETTA GIUSEPPE MARCO nato a REGGIO CALABRIA il 20/11/1996 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Marco Giuseppe Barchetta ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, resa in data g aprile 2022, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen; Il primo ed unico motivo di ricorso deduce l'estinzione del delitto ascritto all'odierno ricorrente per difetto della condizione di procedibilità, posto che la persona offesa presentava, sì, formale denuncia, ma non anche querela da cui emergesse la volontà di punizione;

Il suddetto motivo è fondato. Premesso che dagli atti del fascicolo risulta un solo verbale di denuncia per il delitto di furto, sporta dalla persona offesa in data 19 febbraio 2015, in cui manca qualsivoglia riferimento alla volontà di punizione (Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, P.g. in proc. Martinez e altro, Rv. 266722 - 01; Sez. 2, n. 39673 del 08/09/2023, Pg, Rv. 285311 - 01; Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Pg, Rv. 287759 - 01), va ricordato che l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato, tra l'altro, un mutamento del regime di procedibilità del delitto di cui si discute; in particolare, l'art. 2 comma 1 lett.

1) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)". Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato è estinto per mancanza della condizione di procedibilità. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr s