Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise non-punishability argument at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that a video surveillance system should negate the aggravated theft circumstance and that the act lacked particular gravity. The court rejected the appeal because the argument regarding non-punishability due to triviality was not properly raised during the appellate proceedings as required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Appeals must strictly adhere to procedural rules, and arguments not raised at the second instance level are inadmissible in the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINO GIUSEPPE nato a MESSINA il 07/12/1985 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuseppe Pino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso — con cui si denunzia la violazione delle norme processuali in ordine alla affermazione della responsabilità penale per il reato ascritto e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. eccependo che l'oggetto del reato (distributore automatico di generi alimentari e bevande) fosse stato costantemente tenuto sotto controllo dal personale di vigilanza e dal sistema di videosorveglianza — è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza.
Quest'ultimo, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non è idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, Sala, Rv. 280157 — 01); peraltro, in motivazione si puntualizza che, ad essere dotati di sistema di allarme non erano i distributori, bensì la struttura che li ospitava.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge nonché il vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., contestando la sussistenza della condizione innpeditiva all'applicazione dell'istituto dell'abitualità del comportamento, non è consentito in sede di legittimità; la censura non risulta, infatti, essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così