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Ordinanza — n. 21690/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conditional sentence suspension due to insufficient grounds for non-prosecution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21690/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals by Salvatore D'Amico and Dragomir Amitroaie inadmissible. The appellants argued for acquittal based on the particular triviality of the offense under Article 131-bis of the Penal Code, claiming the threat posed no significant social alarm. The court rejected this, finding the appellate court's reasoning regarding the gravity of the conduct and the specific harm caused was sufficient and legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The court must provide sufficient motivation when denying non-prosecution based on particular triviality, and the gravity of the conduct and harm caused must be adequately weighed to exclude inoffensivity.

Parole chiave

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conditional sentence suspension particular triviality non-prosecution grounds threat offense appeal inadmissibility minaccia nel diritto penale ritiro della querela penale attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
L'unico motivo, comune a entrambi i ricorsi -con cui si lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla omessa declaratoria di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod.
art. 131 bis cod. pen
L'unico motivo, comune a entrambi i ricorsi -con cui si lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla omessa declaratoria di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590
pen., la Corte territoriale abbia sufficientemente valorizzato, con rilievo assorbente e non contrastante con i canoni delineati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), la gravità del fatto, desunta dalle modalità della condotta e dall'offesa concretamente arrecata.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'AMICO SALVATORE nato a VITTORIA il 14/03/1945 AMITROAIE DRAGOMIR nato il 25/12/1986 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Salvatore D'Amico e Dragomir Amitroaie ricorrono, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, concedendo ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale erano stati ritenuti responsabili del delitto di minaccia.

L'unico motivo, comune a entrambi i ricorsi -con cui si lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla omessa declaratoria di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen- è manifestamente infondato, avendo la Corte di Appello fornito sufficiente motivazione alla base del diniego dell'invocata applicazione della causa di non punibilità, rimarcando come l'offesa al bene protetto non potesse ritenersi obiettivamente di minima gravità; la Corte territoriale ha altresì osservato che "le modalità della condotta come emerse dagli atti non sono tali da ritenere la particolare tenuità del fatto" (v. p. 3 del provvedimento impugnato).

Il Collegio ritiene, pertanto, che, nell'escludere la riconducibilità della concreta fattispecie nell'alveo dell'inoffensività delineato dall'art. 131 bis cod. pen., la Corte territoriale abbia sufficientemente valorizzato, con rilievo assorbente e non contrastante con i canoni delineati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), la gravità del fatto, desunta dalle modalità della condotta e dall'offesa concretamente arrecata. A fronte di ciò, le ragioni addotte dalla difesa a sostegno dell'eccezione (lo scarso allarme sociale della condotta perpetrata, considerato che la minaccia era stata rivolta a seguito di un precedente dissidio, l'esiguità del pericolo per il bene giuridico e per le persone offese, l'occasionalità dell'episodio) sono state ritenute, con motivazione non illogica, non decisive e non idonee a scardinare la tenuta della motivazione.

Letta la memoria pervenuta nell'interesse di Dragonnir Amitroaie; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono dichiararsi inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci