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Ordinanza — n. 21689/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments lacking specific legal or factual support regarding recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21689/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Alessandro Liberali inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Liberali challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing the lower court failed to exclude recidivism and ignored general mitigating circumstances. The court rejected these claims as overly generic, noting the appellate court properly analyzed the specific relationship between the current crime and the defendant's prior criminal conduct to assess social danger.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be specific and supported by legal and factual reasons; generic arguments lacking concrete analysis of the relationship between prior crimes and the current offense are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic appeal arguments recidivism assessment social danger evaluation aggravated theft conviction indagine per furto furto aggravato reato flagrante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 46804, del 4/10/2021, Occhipinti
.U., n. 20798 del 24/2/2011, Indelicato
282383- 01; .U., n. 20798 del 24/2/2011, Indelicato, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERALI ALESSANDRO nato a MILANO il 15/06/1970 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Liberali Alessandro ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna dell'imputato resa in primo grado per il reato furto aggravato; Considerato che l'unico motivo del ricorso dell'imputato - con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della contestata recidiva e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza - è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni caratterizzate da estrema genericità e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle avanzate richieste, a fronte di un'esaustiva motivazione, con cui la Corte ha evidenziato come i numerosi precedenti penali, sintomo di una condotta criminosa reiterata e abituale, corroborino la circostanza per cui il fatto in contestazione sia indice ulteriore di un'accentuata pericolosità sociale.

La valutazione in tema di accentuata pericolosità sociale è stata compiuta con analisi adeguata, non già, come affermato dal ricorrente, sulla base di un generico e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, bensì alla stregua del concreto rapporto tra il fatto-reato per cui si è proceduto e le pregresse condotte criminose dell'imputato (v., ex plur., Sez. 5, n. 46804, del 4/10/2021, Occhipinti, Rv. 282383- 01; .U., n. 20798 del 24/2/2011, Indelicato, Rv. 249664-01: «la recidiva è, piuttosto, una circostanza pertinente al reato che richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale»), del grado e dell'offensività dei comportamenti e del tipo di devianza di cui essi sono stati ritenuti sintomo.

Conseguentemente, la Corte distrettuale ha concluso, con motivazione affatto esente dai dedotti vizi, nel senso dell'impossibilità di escludere la recidiva, oltre che di concedere le invocate attenuanti in regime di prevalenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore