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Ordinanza — n. 21688/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to new grounds and generic complaints on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21688/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Baia Alessandro inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued for acquittal based on new non-punishability causes and challenged the sentence increase for continued offenses. The court rejected these claims because they were not raised previously and were too generic to contest the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based on new grounds of law or generic complaints regarding sentencing are inadmissible if not deduced in prior proceedings or failing to specifically confront the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal new grounds of law generic complaints continued offenses sentencing increase aggravamento della pena riesame dell'entità pena maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAIA ALESSANDRO nato a SAN PRISCO il 24/02/1949 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Baia Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la sentenza di primo grado per i reati di cui ai capi e), f) e g) dell'imputazione, condannandolo alla pena di anni due e mesi di reclusione; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge per l'omessa verifica circa la ricorrenza di cause di non punibilità giustificative del proscioglimento - è inammissibile in quanto motivo inedito, inerente a violazioni di legge e vizi di motivazione deducibili e non dedotti in precedenza;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale in relazione alla determinazione dell'aumento della pena per la continuazione - è anch'esso inammissibile in quanto costituito da doglianze particolarmente generiche, che non si confrontano con le ragioni rese dai giudici del merito. E, infatti, con congrua motivazione, la Corte territoriale ha evidenziato come l'aumento per la continuazione sia stato particolarmente contenuto, ove si consideri che sono stati posti in continuazione due reati con pena base minima pari ad anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno; del tutto ragionevolmente, quindi, la Corte d'appello ha ritenuto non potersi ulteriormente ridurre la pena così complessivamente determinata.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 Il co