Cassation court dismisses appeal claiming flawed reasoning, upholding conviction for tax fraud via fake car ownership.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim of flawed reasoning regarding the conviction for tax fraud. The appellant argued the lower court erred in its evaluation of evidence concerning the fake registration of 59 vehicles, but the court found this argument repetitive and unsupported by new evidence. Consequently, the court upheld the conviction for obtaining tax exemptions through fictitious business activity and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal challenging a conviction based on alleged errors in the evaluation of evidence is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined without providing significant new grounds to re-evaluate the probative result.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANASE DAVID FLORIN nato il 08/11/1992 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; nò Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Tanase David Florin ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello. di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 81, 48 e 479 cod. pen. (capo A) e 110, 81, 640, secondo comma, n.1) cod. pen (capo B), riformando la sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio;
Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, fondatasi su un'erronea valutazione delle prove - oltre ad essere reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati, è manifestamente infondato, in quanto asserisce un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, mirando, in realtà, a ridiscutere la valutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168), senza tuttavia addurre sollecitazioni significative in tal senso.
Dal compendio probatorio - come chiarito dalla Corte distrettuale, con motivazione esente dai dedotti profili di illogicità - è emerso, infatti, il dato inequivoco dell'intestazione fittizia, in capo al ricorrente, di un numero elevatissimo di auto, volta a simulare un'inesistente attività di commercio, così da ottenere indebitamente - mediante l'utilizzo di partita I.v.a.- benefici economici e fiscali consistenti nell'esenzione 1) dal pagamento dell'imposta di trascrizione al P.R.A., 2) del bollo annuale e 3) del pagamento dei passaggi di proprietà.
La Corte distrettuale ha evidenziato la mancata deduzione, da parte difensiva, di qualsivoglia plausibile ragione a giustificazione del permanere dell'intestazione di tutte le auto acquistate (59, in due anni) in capo al ricorrente. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore I