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Ordinanza — n. 21684/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for inadmissibility due to lack of specific evidence misrepresentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21684/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for offenses under Articles 482-477 of the Penal Code. The appellant argued against the conviction but failed to demonstrate specific misrepresentations of evidence or logical flaws in the trial court's reasoning. Consequently, the court rejected the appeal as an attempt to review factual evaluations rather than challenge legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they merely seek a review of factual evaluations without alleging specific misrepresentations of evidence or logical inconsistencies in the reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual evaluation review evidence misrepresentation Italian Penal Code Court of Cassation censura dell'accertamento dei fatti esame nel merito motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTERA STEFANIA nato a TARANTO il 11/03/1986 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Martera Stefania era stata condannata per il reato di cui agli artt. 482-477 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che tutti e tre i motivi di ricorso sono inammissibili, avendo la ricorrente articolato censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr