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Ordinanza — n. 21682/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21682/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21682/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPARELLO ANGELO nato a BAGHERIA il 31/08/1965 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Luparello Angelo era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la sottrazione di energia elettrica integra il reato di furto aggravato e non quello di truffa, in quanto l'alterazione del sistema di misurazione dei consumi conseguente a tale condotta determina l'erogazione dell'energia elettrica contro la volontà dell'ente erogatore (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21682/2025 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPARELLO ANGELO nato a BAGHERIA il 31/08/1965 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Luparello Angelo era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la sottrazione di energia elettrica integra il reato di furto aggravato e non quello di truffa, in quanto l'alterazione del sistema di misurazione dei consumi conseguente a tale condotta determina l'erogazione dell'energia elettrica contro la volontà dell'ente erogatore (cfr.

Parole chiave

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calcolo dell'indennità risarcitoria ripristino dello stato precedente risarcimento del danno spese di ripristino riparazione dei danni di guerra risarcimento alle vittime di reati
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPARELLO ANGELO nato a BAGHERIA il 31/08/1965 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Luparello Angelo era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la sottrazione di energia elettrica integra il reato di furto aggravato e non quello di truffa, in quanto l'alterazione del sistema di misurazione dei consumi conseguente a tale condotta determina l'erogazione dell'energia elettrica contro la volontà dell'ente erogatore (cfr.

Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016, Rifici, Rv. 269013); - che gli altri due motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, come risulta da entrambe le sentenze di merito (che fanno riferimento alla documentazione integrativa alla denuncia), il risarcimento del danno non era stato integrale; che, «ai fini del riconoscimento dell'attenuante dell'integrale riparazione del danno, il risarcimento dev'essere integrale ed effettivo ...» (Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, Bojic, Rv. 284224); - che la memoria dell'avv.

Raffaele Delisi, per l'imputato, non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore