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Ordinanza — n. 21680/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for lack of admissible grounds under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21680/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared Giorgi Kotilaidze's cassation appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted for challenging plea bargain sentences. The defendant argued a defect in the court's reasoning, but the law restricts such appeals to issues regarding the defendant's will, legal qualification, or sentence legality. The Court affirmed that plea agreements inherently require sufficient motivation and that the lower court's decision met these standards.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they concern the defendant's will, legal qualification, or sentence legality, as the agreement itself ensures sufficient motivation.

Parole chiave

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plea bargain appeal procedural admissibility cassation grounds sentencing agreement legal qualification error tentato furto furto aggravato motivo insorto dopo la fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a Kotilaidze Giorgi, per i delitti di cui agli artt.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 27 Cost.
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a Kotilaidze Giorgi, per i delitti di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, RG. in proc. Koumya, Rv. 234824
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOTILAIDZE GIORGI nato il 16/01/1983 avverso la sentenza del 08/01/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a Kotilaidze Giorgi, per i delitti di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen., la pena concordata con il pubblico ministero; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di motivazione; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che, peraltro, questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, RG. in proc.

Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa de