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Ordinanza — n. 21679/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence misrepresentation and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21679/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant's arguments were rejected as they sought a substantive review of factual evaluations rather than specific misrepresentations of evidence. The court ruled that the appeal lacked the required precise allegations of proof distortion and failed to demonstrate procedural nullities.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation court's review of evidence misrepresentation is limited to verifying the exact transcription of the probative element into the judge's reasoning as a neutral photograph, without reinterpreting its meaning, and procedural violations must be expressly sanctioned to be admissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility evidence misrepresentation standard substantive review prohibition procedural nullity requirement bankruptcy fraud conviction irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta rettifiche finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic
Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua
Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
234605); che, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GORELLI RENATO nato a SIENA il 12/06/1951 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Gorelli Renato era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose e bancarotta documentale semplice; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, avendo il ricorrente articolato censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che, nel caso di travisamento della prova, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano; che il vizio vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a- valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167;

Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605); che, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il