Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal arguments and references to the appealed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was intrinsically generic and failed to specify the legal reasons justifying the review. The appellant, convicted of fraudulent bankruptcy, did not articulate why the witness examination was relevant or why the order rejecting the remittal request was flawed. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, para. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific legal arguments or references to the contested judgment.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLA PASQUALINO CLAUDIO nato a ACIREALE il 22/12/1970 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Paola Pasqualino Claudio era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che il ricorrente non indica neppure perché sarebbe stato rilevante escutere il teste di cui lamenta il mancato esame né per quali ragioni sarebbe viziata l'ordinanza con la quale il giudice aveva rigettato la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore d