Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence mischaracterization and merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Abassi Souhail inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant challenged a conviction for aggravated theft and threats, arguing specific mischaracterizations of evidence. The court rejected this because the grievances lacked precise allegations of factual distortion and the lower court's reasoning was logically sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when it seeks a review of the merits or a new fact-finding without alleging specific mischaracterizations of evidence, or when the lower court's reasoning is not susceptible to logical or legal criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABASSI SOUHAIL nato 1117/01/1985 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Abassi Souhail era stato condannato per i reati di furto aggravato e di minaccia aggravata; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere esten