Cassation appeal dismissed for lack of specificity; arguments merely reiterated without engaging the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a complete lack of specificity in the grounds raised. The appellant merely reiterated identical complaints already addressed by the Court of Appeal of Florence with proper legal reasoning and factual argumentation. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are merely reiterative of identical grievances already resolved by the lower court with correct legal reasoning and complete factual argumentation, failing to engage with the existing decision.
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te ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOMMETTI LUCA nato a AREZZO il 09/06/1976 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Giommetti Luca era stato condannato per il reato di all'art. 483 cod. pen., - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che l'avv. Fabrizio Corsi, per l'imputato, ha depositato memoria scritta; - che tutti e tre i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); - che la memoria difensiva non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr ente