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Ordinanza — n. 21673/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; generic grievances rejected regarding theft with snatching vs. skill aggravation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21673/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's generic complaints about the legal characterization of the crime. The appellant argued the act constituted aggravated theft by skill rather than theft by snatching, but the court found the snatching charge correctly applied due to the violence used against the victim's hand. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 624 bis cod. pen.; Art. 609 cod. pen.: The distinction between theft by snatching and theft aggravated by skill lies in the presence of violence against the thing versus the speed of action; generic grievances regarding this distinction are inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound.

Parole chiave

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theft by snatching aggravated theft by skill inadmissible appeal generic grievances violation of law imputazione di furto accusa penale furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 624 bis cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge circa l'erronea configurazione del fatto ai sensi dell'art. 624 bis cod.
Art. 609 cod. pen.
art. 624 bis cod. pen
Considerato che il primo e unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge circa l'erronea configurazione del fatto ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016
Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, El, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ABDRABBAH MOHAMED BELHASSEN (CUI: 05NLLOS) nato il 03/07/1988 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; (-Th71 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Ben Abdrabbah Mohamed Belhassen ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado, per il delitto tentato di furto con strappo;

Considerato che il primo e unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge circa l'erronea configurazione del fatto ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen. - è inammissibile perché riproduttivo di censure, peraltro particolarmente generiche, già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale. Come illustrato in motivazione, le modalità dell'azione furtiva, che hanno caratterizzato il caso di specie, sono quelle tipiche del furto con strappo e non, come affermato dal ricorrente, del furto aggravato dalla destrezza, avendo l'imputato strappato di mano il telefono alla persona offesa, dandole anche una spallata.

Risultano, pertanto, correttamente applicati al caso di specie i principi elaborati da questa Corte: in tema di furto, infatti, se l'aggravante della destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui, lo "strappo", di cui all'art. 624 bis cod. pen., è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene (cfr. Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, El, Rv. 268148 - 01), ciò che la Corte distrettuale ha appunto ritenuto dimostrato nel caso in scrutinio, con motivazione esente da vizi logici.

La dinamica dell'evento -ha chiarito la Corte d'appello- è stata peraltro confermata dalle immagini estratte dalle videocamere di sorveglianza e dalle dichiarazioni della persona che si trovava, al momento del fatto, in compagnia della persona offesa. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore I