Cassation dismissed appeal on conditional suspension of sentence due to manifestly unfounded claim regarding recidivism risk assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had convicted the defendant of the crime in Article 497-bis of the Penal Code and refused a conditional sentence by relying on his criminal record to assess recidivism risk. The Court rejected the appellant's argument that the trial judge must examine all elements of Article 133 of the Penal Code, ruling instead that judges may limit their analysis to the most prevalent factors opposing suspension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; In matters of conditional sentence suspension, the trial judge is not obliged to examine all elements listed in Article 133 of the Penal Code but may limit themselves to those they consider predominant in an obstructive sense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHAVELLI MEDAT nato il 20/09/1992 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Shavelli Medat era stato condannato per il reato di cui all'art. 497- bis cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto che non si potesse presumere l'insussistenza del pericolo di "recidiva", basando la prognosi sui precedenti penali a carico dell'imputato; che, «in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione» (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087;
Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il P