Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence misrepresentation and merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance sentence reforming a conviction for tax evasion and fraud, arguing specific evidence misrepresentations. The court rejected these claims as they sought a substantive review of factual evaluations rather than demonstrating concrete proof of error, citing established precedent on the limits of cassation jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when it seeks a substantive review of the court's factual evaluations without alleging specific misrepresentations of evidence or demonstrating a lack of logical coherence in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDONE MASSIMO nato a FOGGIA il 22/02/1974 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha riformato - rideterminando la pena - la pronuncia di primo grado, con la quale Cardone Massimo era stato condannato per i reati di cui agli artt. 624-bis cod. pen. e 75 d.lgs. n. 159 del 2011; - che, avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che, con l'unico motivo, il ricorrente ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigli