Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence misrepresentation and improper merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court erred by not ordering technical authentication of banknotes, claiming this omission proved the obviousness of the forgery. The court rejected this, noting that identical serial numbers on some notes were insufficient to establish gross negligence, and dismissed other claims as improper attempts to review factual assessments without specific proof of evidence misrepresentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to allege specific misrepresentations of evidence or when the lower court's reasoning is logically sound and free from defects, preventing a valid review of the factual findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO MATTE) nato a MANFREDONIA il 06/03/1998 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il Tribunale di Foggia aveva condannato Caputo Matteo per il reato di cui all'art. 697 cod. pen., mentre, invece, l'aveva assolto dal reato di cui all'art. 455 cod. pen.; - che la Corte di appello di Bari, a seguito di impugnazione proposta da entrambe le parti, ha riformato la pronuncia di primo grado, condannando l'imputato per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. e dichiarando l'estinzione per prescrizione dell'altro reato; - che, avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che il fatto che la Corte di appello non aveva ritenuto necessario l'espletamento di alcun accertamento tecnico sull'autenticità delle banconote renderebbe evidente la "grossolanità" del falso, è manifestamente infondato; che la Corte di appello, infatti, ha ritenuto non necessario alcun accertamento tecnico sull'autenticità delle banconote, perché una parte di esse riportavano il medesimo numero di serie; che tale circostanza, con riferimento alla singola banconota, non può evidentemente costituire, di per sé, elemento sufficiente per sostenere la grossolanità del falso; - che, con il secondo motivo, il ricorrente ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che le attenuanti generiche erano state riconosciute con riferimento a un reato per il quale è sopraggiunta pronuncia di non doversi procedere per prescrizione; che la Corte di appello, con motivazione ampia e priva di vizi logici, ha chiarito le ragioni per le quali non potevano essere concesse le attenuanti generiche, con riferimento al reato per il quale è intervenuta condanna in secondo grado, a seguito di impugnazione del Procuratore generale (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); che, quando mutano i parametri e/o la sequenza del calcolo della pena, il mero raffronto "matematico" tra le componenti della pena non riesce più a fornire un adeguato criterio di verifica di un'eventuale reformatio in peius, poiché, modificandosi i reciproci rapporti ponderali dei singoli elementi, salta il presupposto stesso per effettuare un utile confronto; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigli